Nuovo Decreto Requisiti Minimi 2025

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 283 del 5 dicembre 2025, è entrato ufficialmente nel quadro normativo il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica 28 ottobre 2025, c.d. “Decreto Requisiti Minimi 2025” recante l’aggiornamento del Decreto 26 giugno 2015 sulle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e sulla definizione dei requisiti minimi degli edifici. Il decreto diventerà pienamente operativo dal 3 giugno 2026.

Il periodo transitorio è significativo e riflette la consapevolezza che le modifiche introdotte non sono marginali, ma incidono su metodologie, software di calcolo e prassi consolidate. Non solo: si tratta anche di un lasso di tempo utile per studiare e comprendere in modo approfondito come cambia la normativa in materia.

Decreto Requisiti Minimi 2025: tutte le novità

L’aggiornamento interviene su un impianto normativo ormai datato rispetto all’evoluzione delle tecnologie, delle norme UNI/CTI e delle direttive europee e punta a riorganizzare in modo più coerente il sistema di calcolo delle prestazioni energetiche, rendendo più chiari i requisiti minimi applicabili alle diverse tipologie di intervento.

Efficienza energetica, fonti rinnovabili, qualità dell’aria interna, sicurezza, digitalizzazione e mobilità elettrica sono oggi elementi centrali in qualsiasi progetto edilizio che non possono più essere trattati come aspetti secondari o esterni al calcolo della prestazione energetica.

Accanto alla ridefinizione delle metodologie di calcolo, il decreto amplia quindi il perimetro normativo includendo espressamente il benessere termo-igrometrico, la sicurezza antincendio, i rischi connessi all’attività sismica e, soprattutto, l’integrazione delle infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici.

Già a partire dall’articolo 1 viene chiarito che tra le finalità del decreto rientra anche l’obiettivo di integrare queste infrastrutture nei progetti edilizi, segnando un cambio di approccio rispetto al passato.

Le definizioni e il riallineamento alle norme tecniche

Un primo intervento rilevante riguarda l’aggiornamento delle definizioni. L’articolo 2 introduce concetti oggi indispensabili, come quello di parcheggio adiacente all’edificio, fondamentale per l’applicazione delle prescrizioni sulla mobilità elettrica, e riformula la definizione di ponte termico, allineandola alla UNI EN ISO 10211. Questa modifica elimina una serie di ambiguità interpretative che in passato hanno inciso sulle verifiche dell’involucro e sulla redazione delle relazioni tecniche.

L’articolo 3 aggiorna poi in modo organico il quadro delle norme tecniche da utilizzare per la valutazione della prestazione energetica, includendo la UNI/TS 11300 Parte 5 e Parte 6, oltre alla UNI EN 15193 per l’illuminazione degli edifici non residenziali, riallineando il sistema cogente agli standard tecnici oggi effettivamente utilizzati nella pratica professionale.

Impianti, manutenzione e stabilità applicativa delle norme

Il provvedimento interviene anche sul tema dell’esercizio e della manutenzione degli impianti, richiamando il d.P.R. n. 74/2013 come riferimento normativo principale. Ma soprattutto introduce una regola di grande rilevanza operativa: gli aggiornamenti delle norme tecniche iniziano a produrre effetti 180 giorni dopo la loro pubblicazione.

In questa stessa logica si colloca l’articolo 7, che elimina il precedente comma 4 del DM 2015 e riscrive la disciplina del comma 5. Da ora in avanti, tutti gli aggiornamenti delle norme UNI e di quelle richiamate nell’Allegato 2 diventeranno applicabili solo dopo il decorso del periodo transitorio, stabilizzando il rapporto tra normativa tecnica e normativa cogente e offrendo ai professionisti un margine temporale certo per adeguarsi.

Gli Allegati 1 e 2

Il passaggio più significativo dell’intero decreto è rappresentato dalla sostituzione integrale degli Allegati 1 e 2. Qui si concentra il vero cambio di passo.

Il nuovo Allegato 1 riscrive completamente i criteri generali e i requisiti delle prestazioni energetiche degli edifici. La struttura è molto più articolata rispetto al passato e comprende il quadro comune di calcolo della prestazione energetica, la classificazione degli edifici, i requisiti specifici per nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti e riqualificazioni energetiche, oltre alle prescrizioni sull’integrazione delle tecnologie di ricarica dei veicoli elettrici.

L’Allegato 2 segue lo stesso schema e aggiorna integralmente le norme tecniche di riferimento, riallineando l’impianto metodologico alle UNI/TS 11300 e alle norme europee più aggiornate. In questo modo viene chiarito in maniera univoca quali standard utilizzare per ciascun ambito della prestazione energetica.

Cosa cambia nel calcolo e negli interventi edilizi

La revisione della metodologia di calcolo rappresenta il punto più rilevante. La prestazione energetica viene determinata sulla base dell’energia primaria annuale per singolo servizio, con un calcolo mensile che restituisce in modo più fedele il comportamento reale dell’edificio e l’integrazione dell’energia rinnovabile prodotta in situ.

Per quanto riguarda gli interventi edilizi, il nuovo Allegato 1 introduce criteri più chiari e finalmente organici. La disciplina degli ampliamenti viene esplicitata:

  • quando il volume aggiunto supera il 15% del volume climatizzato esistente o comunque i 500 m³, l’intervento è trattato come nuova costruzione e le verifiche si applicano integralmente alla parte nuova;
  • nei casi marginali, invece, si rientra nel regime delle ristrutturazioni importanti o delle riqualificazioni energetiche, in funzione della porzione di involucro coinvolta. Un chiarimento fondamentale per impostare correttamente le verifiche in Legge 10.

Il decreto rafforza inoltre la parte dedicata agli impianti. Efficienza stagionale, regolazione ambiente per ambiente, contabilizzazione nei sistemi centralizzati, requisiti minimi per pompe di calore e generatori, verifiche dimensionali nei casi di incremento di potenza diventano elementi centrali nelle ristrutturazioni e nelle sostituzioni degli impianti termici.

Per gli edifici non residenziali vengono introdotti criteri più chiari sulla prestazione degli impianti di illuminazione, mentre la ventilazione assume un ruolo più strutturato nella valutazione del comfort e dell’efficienza complessiva.

Un capitolo specifico è dedicato alle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici, con prescrizioni differenziate per edifici residenziali e non residenziali.

APE e Legge 10: gli effetti concreti

L’impatto più immediato riguarda la redazione dell’APE. Cambiano metodi di calcolo, fattori di conversione, gestione del contributo delle rinnovabili e valori di riferimento: gli attestati redatti dopo l’entrata in vigore del decreto non saranno più confrontabili con quelli precedenti e l’intero sistema di classificazione energetica subirà un adeguamento significativo.

Questo cambiamento si riflette direttamente sulla relazione tecnica ex Legge 10/1991. Il nuovo Allegato 1 introduce schemi di verifica più articolati e coerenti con la prestazione energetica globale, distingue in modo più netto tra nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti di primo e secondo livello e riqualificazioni energetiche e rafforza le verifiche sull’involucro, basate su H’T, trasmittanze e controllo rigoroso dei ponti termici.

Vengono inoltre definiti requisiti impiantistici più stringenti e parametri dedicati agli edifici esistenti, contenuti nell’Appendice B, pensati per rendere più lineare la gestione degli interventi su patrimoni edilizi non recenti.

Perché è fondamentale avere il Decreto Requisiti Minimi in versione coordinata

Tante e corpose le modifiche, rendendo più che mai necessario poter contare su:

  • un testo coordinato, aggiornato per ogni singola disposizione;
  • riferimenti chiari alle modifiche introdotte dal D.M. 28 ottobre 2025;
  • un quadro normativo omogeneo e coerente, che consenta verifiche tecnicamente corrette e uniformi.

 

 


FONTE:www.lavoripubblici.it

 

                 

 

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