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Certificati Bianchi: pubblicate in Gazzetta Ufficiale le nuove Linee Guida

Entra in vigore il nuovo decreto 11 gennaio 2017: definisce obiettivi di risparmio energetico, obblighi di efficienza per i grandi distributori di energia e nuove linee guida per il meccanismo dei Certificati Bianchi

Dal 4 aprile 2017 è entrato in vigore il nuovo decreto sui titoli di efficienza energetica, che sancisce delle novità nell’ambito del meccanismo dei certificati bianchi.

Il decreto 11 gennaio 2017 del Ministero dello Sviluppo economico definisce quindi diverse questioni, tra cui le principali sono:

  • Gli obiettivi di risparmio energetico nazionale, da realizzare nel periodo 2017-2020 grazie al conseguimento di certificati bianchi
  • Gli obblighi di efficienza energetica da soddisfare da parte dei distributori di energia elettrica e gas
  • Le nuove linee guida relative al meccanismo dei certificati bianchi, in merito alla classificazione dei progetti, la loro valutazione e la definizione dei criteri per l’ottenimento dei titoli di efficienza energetica (TEE)
  • L’individuazione dei soggetti ammessi al mercato dei certificati bianchi

Gli obblighi di aumento dell’efficienza energetica, come accennato, riguardano i distributori di energia elettrica e gas naturale che al 31 dicembre di 2 anni antecedenti all’obbligo contano più di 50.000 clienti.

Gli obiettivi di risparmio energetico nazionale possono essere così riassunti:

  • 7,14 milioni di TEP di energia primaria nel 2017;
  • 8,32 milioni di TEP di energia primaria nel 2018;
  • 9,71 milioni di TEP di energia primaria nel 2019;
  • 11,19 milioni di TEP di energia primaria nel 2020.

I suddetti obiettivi possono essere raggiunti grazie all’adozione di interventi che comportino il rilascio di Certificati Bianchi, l’implementazione di cogenerazione ad alto rendimento (CAR), interventi già incentivati ma che continuino a produrre risparmio energetico.

Per quanto riguarda le linee guida in merito al meccanismo dei Certificati Bianchi, le novità introdotte sono le seguenti:

  • I metodi di valutazione previsti sono quello a consuntivo (PC) e quello standardizzato (PS). È stato eliminato il metodo di valutazione analitico
  • I concetti di baseline e di cumulabilità sono nuovamente definiti
  • Vengono ridefinite le taglie minime dei progetti: i progetti standardizzati devono aver prodotto nei primi 12 mesi un risparmio energetico minimo di 5 TEP, analogamente i progetti a consuntivo devono aver prodotto un risparmio di almeno 10 TEP
  • I Certificati Bianchi vengono erogati esclusivamente in relazione ai risparmi energetici effettivamente rendicontati nel periodo di vita utile dell’intervento
  • Vengono eliminate le tipologie di Certificati II-CAR, V, IN e E; rimangono quindi attivi quelli di tipo I, II, III e IV

Entro 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto, è possibile presentare le rendicontazioni dei risparmi energetici e le relative richieste di Certificati Bianchi in base alle definizioni del decreto ministeriale 28 dicembre 2012.

Per il testo completo del decreto clicca qui

Fonte: Casa e Clima, Nextville

Vedi anche: Certificati Bianchi

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